Il recesso ex art. 30 TUF

Il recesso ex art. 30 TUF
Con la sentenza del 1 giugno 2016, n. 11401, la Cassazione ha affermato che la disciplina dell’offerta fuori sede, ex art. 30 TUF, si applica esclusivamente ai singoli rapporti negoziali in base ai quali l’investitore si trova a sottoscrivere uno strumento finanziario offertogli dall’intermediario fuori sede e non anche alla stipulazione del c.d. contratto-quadro, che di per sé non implica l’acquisto di strumenti finanziari ed è perciò sicuramente estranea alla nozione di collocamento, sia pur intesa in senso lato. In particolare, l’investitore chiedeva dichiararsi la nullità dell’acquisto di titoli italiani e obbligazioni argentine, sul presupposto che il contratto (c.d. quadro) disciplinante la prestazione dei servizi era stato sottoscritto fuori dei locali della banca, senza prevedere il diritto di recesso e, quindi, in violazione dell’art. 30 T.U.F. Al riguardo, la Suprema Corte ha reso una lettura della norma ben diversa rispetto a quella sostenuta dall’investitore, rimarcando, come chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13905 del 2013, che “la disciplina del recesso di cui si sta parlando non può che riguardare i singoli rapporti negoziali in base ai quali, di volta in volta, l’investitore si trovi a sottoscrivere uno strumento finanziario offertogli dall’intermediario fuori sede, e non la stipulazione del c.d. contratto-quadro, che di per sé non implica l’acquisto di strumenti finanziari ed è perciò sicuramente estranea alla nozione di “collocamento”, sia pur latamente intesa”. Pertanto, ferma restando l’applicabilità dell’art. 30 T.U.F. a tutti i servizi di investimento, la disciplina dell’offerta fuori sede non può applicarsi al c.d. contratto quadro, in quanto lo stesso non comporta l’acquisto di strumenti finanziari, ma ha una mera funzione “normativa” dei successi contratti esecutivi di sottoscrizione di strumenti finanziari.
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