Onere della prova in materia di cessione di crediti in blocco

Onere della prova in materia di cessione di crediti in blocco
“La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del D.lgs n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”. Questo il primo principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. I Civile, 22 febbraio 2022, con sentenza n. 5857.

Nell’ambito della pronuncia in esame la Corte riconferma due principi di diritto ormai granitici. In primo luogo, con riferimento alla cessione in blocco di crediti di origina bancaria, l’orientamento della Corte si riconferma essere quello più volte ribadito e ormai consolidato in forza del quale il creditore che intende insinuare il proprio credito nell’ambito del fallimento è onerato dal provare documentalmente l’inclusione del credito nella operazione di cessione in blocco.

Inoltre, la Corte, in punto di ammissibilità del credito insinuato come privilegiato, conferma che la domanda di ammissione del credito avente rango ipotecario comprende necessariamente in sé anche quella di ammissione in semplice chirografo, da considerare come subordinata in ragione del riferimento al mero accertamento del credito per la causale che lo caratterizza; cosicché su tale domanda il giudice di merito, ove anche ritenga l’ipoteca revocabile, è tenuto a pronunciare comunque, in base al principio di completezza di cui all’art. 112, primo comma, c.p.c. (“La Corte, rigettando in toto il gravame nonostante l’affermata esistenza della legittimazione attiva, ha mancato di pronunciare sulla domanda di ammissione in chirografo. Tale domanda, diversamente da quanto obiettato dalla difesa della curatela del fallimento, era da considerare certamente compresa dall’alveo del gravame, poiché l’istanza di ammissione al passivo con grado ipotecario implica, ove formulata dal creditore totalmente escluso, anche e proprio (seppur subordinatamente) quella di accertamento del credito in eventuale ordinario rango chirografario”).

Avv. Michela Chinaglia

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