Non è nullo per violazione del divieto di patto leonino ex art. 2265 c.c. l’accordo tra soci di società di capitali che prevede l’opzione put a prezzo predeterminato da esercitarsi entro un t

Non è nullo per violazione del divieto di patto leonino ex art. 2265 c.c. l’accordo tra soci di società di capitali che prevede l’opzione put a prezzo predeterminato da esercitarsi entro un t
Con ordinanza n. 27227 del 7 ottobre 2021 la Corte di Cassazione ha dichiarato valido l'accordo tra soci di una società di capitali che prevede opzione di put and call a prezzo prefissato da esercitarsi entro un termine dato.
La conformità dell'ordinanza 27227/2021 a Cass. 17498/2018

La Suprema Corte riprende i principi espressi con sentenza in data 4 luglio 2018, n. 17498, secondo cui perché si possa parlare di patto nullo ex art. 2265 cc occorre non solo che l'esclusione “da ogni partecipazione agli utili o alle perdite ” (art. 2265 cod. civ.) sia “assoluta e costante” (Cass. 8927/1994) ma anche che il patto “alteri la causa societari a nei rapporti con l'ente società” (Cass. 17498/2018).

I due profili

Quanto al primo profilo, la Corte ha ritenuto valido il patto per la natura temporanea del diritto di opzione (per il cui esercizio era stato previsto un termine) e così per la durata nel tempo dell'esonero.

Quanto al secondo profilo la Corte ha ribadito come sia necessario valutare se la causa societatis del rapporto partecipativo del socio ha invariata nei confronti dell'ente collettivo o se invece venga irrimediabilmente deviata dalla clausola che lo esonera dalla sopportazione di qualsiasi perdita o lo escluda dalla divisione degli utili maturati, perché soltanto in questo caso potrà affermarsi che l'art. 2265 cc sia stato violato. In altre parole, il patto è valido se comporta un trasferimento del rischio che è puramente interno fra un socio ed un altro socio e non altera la struttura e la funzione del contratto sociale né modifica la posizione del socio in società (e dunque il patto non ha nessun effetto verso la società).

La decisione della Corte di non discostarsi dall'orientamento del 20218 e le sentenze di merito post 2018

Con ordinanza 27227/2021 la Corte ha così deciso di non discostarsi da quanto deciso nel 2018 con sentenza n. 17498, sentenza che aveva costituito un revirement (fino ad allora la giurisprudenza maggioritaria riteneva invalida l'opzione put a prezzo definito) e da cui, da ultimo, si è discostata parte della giurisprudenza di merito (nel senso della nullità dell'opzione di put vedi, ad esempio, Tribunale di Milano 23 luglio 2020, Tribunale di Milano 27 marzo 2020, Corte d'Appello di Milano 13 febbraio 2020).

 

Avv. Sara De Nova

Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori