Il superamento del limite di finanziabilitá ex art. 38 TUB non inficia la validitá del contratto di mutuo fondiario

Il superamento del limite di finanziabilitá ex art. 38 TUB non inficia la validitá del contratto di mutuo fondiario
“In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto”.
Questo il principio di diritto stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 33719 del 16 novembre 2022

L’art. 38 TUB (d.lgs. n. 385 del 1993) concerne la disposizione con la quale il Legislatore demanda all'Autorità di Vigilanza sul sistema bancario (Banca D’Italia) la determinazione del limite massimo di erogabilità del credito fondiario ovvero l’importo massimo finanziabile da un Istituto di credito bancario che, come noto, è stato circoscritto nella misura dell'ottanta per cento del valore dell’immobile ipotecato o del costo delle opere da eseguire sullo stesso, aumentabile al cento per cento in presenza di garanzie integrative.

La giurisprudenza di merito e di legittimità ha tracciato sul punto due orientamenti interpretativi: un primo filone esclude la possibilità di configurare un’ipotesi di nullità del contratto di mutuo fondiario per superamento del limite massimo di finanziabilità in mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso, al momento non riscontrabile nell'articolo 117, ottavo comma, TUB; altre pronunce, al contrario, ritengono controversa ma comunque contemplabile l’ipotesi di nullità del contratto di mutuo fondiario viziato per superamento del limite di finanziabilità.

Con la pronuncia in esame, la Corte ha, una volta per tutte, posto una pietra miliare sul punto, dirimendo l’annoso contrasto giurisprudenziale e affermando un principio di diritto dal quale senz’altro difficilmente sarà possibile discostarsi.

Come anticipato, le Sezioni Unite della Suprema Corte escludono a priori che lo scostamento dell’Istituto di Credito dal limite di finanziabilità previsto ex art. 38 TUB possa determinare tout court la nullità del contratto di mutuo già erogato (e far venir meno la connessa garanzia ipotecaria), in quanto, se così fosse, la norma posta a tutela del sistema bancario e della stabilità patrimoniale dello stesso finirebbe col perseguire il paradossale risultato di pregiudicarne, anziché tutelarne, gli interessi e la stabilità.

Avv. Michela Chinaglia

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